9 Dicembre 2013
Accise microbirrifici: determina dell’Agenzia delle Dogane sulla contabilità fiscale
Una recente determinazione dell’Agenzia delle Dogane (attuativa dell’art. 2, comma 12, del D.L. 16/2012) ha previsto nuove modalità di contabilizzazione della produzione dei microbirrifici. La stessa determinazione rinvia il termine dal quale decorrerà l’obbligo di invio telematico della contabilità fiscale (rinvio al 2015).
La determinazione dell’Agenzia delle Dogana ha disciplinato l’assetto dei depositi fiscali e soprattutto le modalità di contabilizzazione e controllo della produzione dei c.d. microbirrifici (produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri).
Dalla lettura del documento si evince che chi intende attivare impianti di tal tipo deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Dogane competente allegando una serie di documenti fra cui: l’elenco dei tini di fermentazione, le ricette dei tipi di birra che si intendono produrre, i certificati relativi al controllo metrologico dei misuratori fiscali.
La determina prevede requisiti che deve rispettare il deposito fiscale e che il depositario autorizzato rilevi ogni giorno la produzione procedendo, quindi, all’accertamento ed alla liquidazione dell’imposta dovuta (applicando correttamente i coefficienti di resa e le aliquote d’imposta previste).
Nella contabilità fiscale del deposito occorrerà annotare (giornalmente) l’imposta accertata e liquidata con i relativi titoli di pagamento.
I produttori di birra che posseggono una licenza anteriore alla data di entrata in vigore della determina possono continuare con le regole previgenti (per un periodo di due anni, decorso il quale dovranno adeguarsi a quanto stabilito).